AREA LEGALE
Il recupero credito mediante ingiunzione fiscale
 
L’art 36 della Legge n 31 del 28/02/2008 cita: La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
 a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”
L’art 36 della Legge n 31 del 28/02/2008 cita: La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
 a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”
L’articolo sopra citato prevede la possibilità di riscossione coattiva dei Tributi per tutte le Province ed i Comuni attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, nr. 639, qualora l’attività venga svolta in proprio dall’Ente Locale o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b del 5° comma dello stesso articolo. 
Il Comune ha la possibilità tramite una modifica regolamentare di accollare al contribuente moroso le spese relative all’ingiunzione fiscale. Per quanto concerne invece le spese del sollecito nonché quelle dell’esecuzione vera e propria è lo stesso Codice civile che prevede che tali costi siano a carico del debitore.
 
Fintel Engineering in collaborazione con Studi Professionali Legali propone questo servizio di supporto all’Ente per il recupero e la riscossione dei crediti patrimoniali tramite la procedura ingiunzione fiscale, proponendo una soluzione completa. Per cui :
  • intimazione di pagamento,
  • ingiunzione fiscale,
  • pignoramento in sede giudiziale.
 
Le TIPOLOGIE DI Crediti riscuotibili tramite ingiunzione fiscale sono: 
ICI - TARSU/TIA - ACQUEDOTTO - TOSAP - IMPOSTE E CANONI DI PUBBLICITA’ - AVVISI DI ACCERTAMENTO NON PIU’ RECUPERABILI TRAMITE RUOLO   - RETTE (mensa, trasporti, ecc.) - CONSORZI IRRIGUI, STRADE VICINALI   - SANZIONI AMMINISTRATIVE - MULTE -ONERI - CANONI DI LOCAZIONE, e tutte le entrate patrimoniali, di qualsiasi genere ed entità.
 
Tutta la procedura è svolta sempre in concerto con l’Ente, il quale può seguire in ogni momento tutte le fasi del recupero crediti grazie al collegamento al ns. sito di “ingiunzioni on-line”. Il collegamento e l’operatività è a completa disposizione dell’Ente e a titolo gratuito, per cui per il suo utilizzo non vengono richiesti né canoni, né abbonamenti, né costi aggiuntivi.
 
Ecco in breve gli aspetti positivi della riscossione tramite ingiunzione, riscontrabili immediatamente:
 
► possibilità dell’Ente di rientrare dei propri crediti in tempi velocissimi, senza avere pendenze di annualità pregresse, fino ad ora considerate “normali” ma che si scontrano con l’idea di efficienza e di buona amministrazione.
 
► equità fiscale, perché è giusto ripartire i costi derivanti dalla riscossione forzata solo sui contribuenti morosi e non su tutti i cittadini, che verrebbero penalizzati.
 
► conciliazione delle problematiche del bilancio in quanto, se il regolamento lo prevede, anche i costi della diffida e della redazione dell’ingiunzione possono essere ribaltati sui contribuenti morosi: questo significa costi praticamente azzerati per l’Ente.
 
 

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